La Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU)
A norma dell’art. 424[i]
c.p.c. il giudice, se la natura della controversia lo richieda, può
disporre in ogni momento una consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica non costituisce
un mezzo di prova che la parte abbia l’onere di indicare a pena di
decadenza nel proprio primo scritto difensivo ed il giudice,
nell’ammetterla, non incontra alcun limite nel regime delle preclusioni
previsto dal rito del lavoro per l’assunzione dei mezzi istruttori.
Le consulenze tecniche d’ufficio
maggiormente frequenti nelle controversie di lavoro concernono
accertamenti di natura contabile (al fine di determinare il quantum del
credito del lavoratore) o medico legale (ad esempio in una controversia in
cui si discuta della dipendenza da causa di servizio di certe infermità).
Disposta la consulenza e nominato il
consulente, il giudice fissa un’altra udienza per l’affidamento
dell’incarico. Può, con la stessa ordinanza, assegnare alle parti un
termine per il deposito di note che hanno lo scopo di consentire alle
stesse di contribuire alla formulazione dei quesiti.
Nell’udienza all’uopo fissata
nell’ordinanza ammissiva, il consulente nominato dal giudice accetta
l’incarico e presta il giuramento contemplato dall’art. 193[ii]
c.p.c. Indi il giudice formula al perito i quesiti sui quali è chiamato a
rispondere. Il consulente fissa la data ed il luogo di inizio delle
operazioni peritali, avendo le parti il diritto di intervenire alle stesse
ai sensi dell’art. 194[iii], co. 2. Se non procede a
tale adempimento nella stessa udienza, è tenuto a comunicare alle parti
quei dati a mezzo di biglietto di cancelleria (art. 90[iv]
disp. att. c.p.c.).
Il consulente può essere autorizzato
a riferire verbalmente con dichiarazioni inserite nel verbale di udienza
(art. 424, co. 2). Peraltro di norma egli chiede che gli venga concesso un
termine per il deposito di una relazione scritta. In tal caso il 3° comma
dell’art. 424 dispone che il termine non debba essere superiore a 20
giorni, previsione largamente disattesa nella prassi.
Nello svolgimento delle indagini
affidategli il consulente tecnico d’ufficio è abilitato ad assumere
informazioni da terzi e ad acquisire
ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti.
Dopo il deposito della relazione da parte del consulente il giudice
procede, con separato decreto emesso fuori udienza, alla liquidazione del
compenso a favore del consulente; il decreto è provvisoriamente esecutivo
nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento (v.
art. 11 l. 8 luglio 1980, n. 319).
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[i]
424.
Assistenza del consulente tecnico.
Se
la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi
momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi
speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può
disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il
consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal
caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo
quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se
il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa
un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la
trattazione ad altra udienza.
[ii]
193.
Giuramento del consulente. Alla
udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve
il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli
al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
[iii]
194.
Attività del consulente. Il
consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal
giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione
giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme
col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e
a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche
quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé
solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a
mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono
presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze.
[iv]
90.
Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Il
consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è
autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice,
deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio
delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale
d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il
consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli
contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite
dall'articolo 194 del Codice. In
ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli
scritti defensionali.
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