Studio di Ingegneria Dott. Ing. Salvalaggio Renato

"D.lgs.3 aprile 2006, n. 152                         Home Page - Studio Ing. Renato Salvalaggio  

Scheda riassuntiva delle “oggi” vigenti modalità di tenuta dei registri di carico e scarico


 

Registro di carico e scarico dei rifiuti  

Conseguentemente l’inefficacia dei diciassette decreti ministeriali di attuazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dichiarata  dal Ministero dell’ambiente con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno u.s., riporterebbe alla situazione anteriore alla loro emanazione, ma comunque successiva all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152/2006. In particolare,   per quanto concerne i registri di carico e scarico, il fac-simile di registro e le modalità di compilazione tornano ad essere quelle a suo tempo stabilite con il D.M. n. 148 del 1998, ferme però restando le novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006; al proposito, per maggior chiarezza, di seguito è riportata una scheda riassuntiva delle “oggi” vigenti modalità di tenuta dei registri di carico e scarico;   

 L’obbligo di tenuta del registro riguarda:

-    tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) per i rifiuti che debbono essere oggetto di tale comunicazione (“chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto”, restando comunque esonerati “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila” – art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006);

-    “i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”, ossia “c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi” (art. 190, comma 1).

 Sono pertanto soggetti a registrazione:

-    tutti i rifiuti per i quali vige l’obbligo della comunicazione annuale, nonché

-    tutti i rifiuti speciali, anche quelli non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, di recupero e smaltimento dei rifiuti ed i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque e dall’abbattimento dei fumi, ancorché detti rifiuti non pericolosi non siano più soggetti alla comunicazione annuale – MUD.

 I registri debbono essere tenuti (numerati, vidimati e gestiti) secondo le regole previste per i registri IVA (art. 190, comma 6).

 Le quantità possono essere liberamente (ed alternativamente) espresse in chili o in litri o in metri cubi (art. 190, comma 9, che ha corretto l’errore contenuto nel D.M. n. 148/1998 ove era scritto “in Kg o in litri e in metri cubi”).

 L’obbligo di tenuta del registro si intende correttamente adempiuto anche con l’utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata (ancora art. 190, comma 4).

Le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere eseguite entro i termini più ampi fissati dal D.Lgs. n. 152/2006 come segue:

a)  per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b)  per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c)  per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d)  per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.” (art. 190, comma 1).

 I registri debbono essere tenuti:

-        presso gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento, ovvero

-        presso le sedi delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari (art. 190, comma 3).

 Sono previste semplificazioni ed esoneri per:

-        i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi; tali produttori possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri anche tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4);

-        i consorzi per gli imballaggi, per gli pneumatici fuori uso, per gli oli e grassi vegetali ed animali, per i rifiuti di beni in polietilene, per le batterie al piombo ed i rifiuti piombosi e per gli oli minerali; tali consorzi sono esonerati dall’obbligo a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni (art. 190, comma 8);

-        i produttori di rifiuti non pericolosi, che (teoricamente) potrebbero sostituirli con i registri IVA, le scritture ausiliarie di magazzino o altri registri o documentazioni contabili la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge a condizione che detti registri e scritture sostitutive siano debitamente completate con tutte le indicazioni richieste per i registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 1, commi 4 e 5 del D.M. 148/1998).

-        le attività di manutenzione delle infrastrutture, per le quali i registri possono essere tenuti  presso la sede del cantiere o presso la sede locale del gestore dell’infrastruttura (art. 230, comma 1);

-        le attività di manutenzione o assistenza sanitaria, per le quali i registri sono tenuti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4);

-        le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento in forma ambulante, che sono esonerate dalla tenuta del registro (art. 266, comma 5).

 I registri integrati con i formulari relativi ai trasporti dei rifiuti registrati debbono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione (ancora art. 190, comma 3).

     Articolo redatto da Hyper edizioni Srl

     Pubblicato su segnalazione dell'Arch. Daniele Tobio di Studio Q.A Qualità Ambiente Sas  

 

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L’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato un parere alla competente Direzione esprimendo osservazioni sulla competenza per la numerazione e la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte delle Camere di commercio. Come noto, infatti con l’entrata in vigore delle modifiche al Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006, tale operazione dovrà essere effettuata dalle Camere di commercio.
Volendo garantire la finalità dei controlli ambientali, tramite i suddetti registri ma tenendo in considerazione, al tempo stesso le comprensibili difficoltà organizzative cui potrebbero andare incontro le Camere di commercio, il Ministero suggerisce e ritiene ragionevole che nell’applicazione iniziale della nuova normativa le amministrazioni competenti considerino ancora possibile l’utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
“Ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, - si legge nel parere dell’Ufficio legislativo - l’ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell’organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento”.

Personalmente ritengo corretto questo ragionamento: il registro deve essere sempre vidimato. Se in uso lo si utilizza sino ad esaurimento e poi si provvede a vidimarne uno nuovo ovviamente in CCIAA. Se nuovo e non in uso è opportuno pensare ad annullarlo e passare ad un nuovo acquisto e nuova vidimazione presso la CCIAA. A tal proposito la Camera di Commercio applica un costo fisso unico per la vidimazione di registri e formulari e quindi il consiglio è di far vidimare (comunque secondo le necessità) più registri e più formulari per ammortizzare la spesa.

> solo i registri in uso possono essere utilizzati, se uno ha già vidimato un registro ma non lo ha ancora iniziato non lo deve più utilizzare.

> la vidimazione presso le CCIAA costa euro 30 al pezzo e non cumulativo per quanti blocchi si portano.

Arch. Daniele Tobio di Studio Q.A Qualità Ambiente Sas      -  22/02/2008 

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